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Quali sono le spese condominiali a carico dell'inquilino

Spese condominiali

Quando si accetta e si firma un contratto di locazione, è bene che l'inquilino raccolga più informazioni possibili riguardo la regolazione della ripartizione delle spese in modo da poter evitare spiacevoli sorprese una volta insediatisi nell'unità abitativa. Secondo il criterio generale espre...

Quando si accetta e si firma un contratto di locazione, è bene che l’inquilino raccolga più informazioni possibili riguardo la regolazione della ripartizione delle spese in modo da poter evitare spiacevoli sorprese una volta insediatisi nell’unità abitativa.

Secondo il criterio generale espresso nell’art. 1576 c.c., il proprietario (chiamato nel linguaggio legale locatore) deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono invece a carico dell’inquilino (o locatore): perciò tutte le spese ordinarie sono a carico dell’inquilino, mentre il proprietario è tenuto ad occuparsi soltanto dell’eventuale manutenzione straordinaria. Più nello specifico, la L. 392/78 prevede che siano interamente a carico dell’inquilino, a meno che non si pattuisca diversamente, le spese del servizio di pulizia, del funzionamento e della manutenzione ordinaria dell’ascensore e di tutte le forniture, a partire dall’acqua, dall’energia elettrica, fino al riscaldamento e all’aria condizionata, allo spurgo delle latrine e alla fornitura di altri eventuali servizi comuni. Ma non è finita qui. Se nell’immobile vengono realizzate opere improrogabili di una certa complessità e importanza, atte a conservare lo stato e l’uso dell’edificio o a evitare maggiori danni che ne determinino l’inefficienza, o comunque opere straordinarie di un certo rilievo, il proprietario può chiedere agli inquilini un’integrazione sul canone mensile comunque sempre inferiore agli interessi del capitale impiegato per effettuare i lavori.

Date queste linee guida, si consiglia comunque sempre di rivolgersi, prima della conferma del contratto, ad un commercialista o ad un legale che possano dare un’imparziale consulenza su quanto la stipula prevede. In assenza di un’immediata disponibilità di questi, anche l’aiuto di un amico che sia intenditore della materia può salvare da spiacevoli sorprese future.